DISPOSIZIONE AMMINISTRATIVA
GESTIONE PISCINA
STAGIONE ESTIVA 2013
CATALANO RESORT
L'accesso in piscina è consentito unicamente negli orari
prestabiliti ed esclusivamente in presenza dell'assistenza
bagnanti ovvero dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00
alle ore 19:00.
- E' vietato circolare o sostare nelle piscine e nei locali annessi senza costume da bagno. I
costumi da indossare per l'accesso alle piscine devono essere adeguati all'igiene e alla morale;
- E' vietato correre o fare giochi pericolosi;
- E' vietato l'ingresso alla libera balneazione ai minori di 12 anni se non accompagnati da una
persona maggiorenne;
- E' vietato introdurre materiali di vetro e animali domestici;
- E' obbligatorio indossare ciabatte antiscivolo;
- È vietato fare tuffi e apnee;
- È obbligatorio l'uso della cuffia:
- Prima di fare il bagno è doveroso passare nelle docce obbligate;
- Il condominio non risponde di oggetti o valori lasciati incustoditi;
- La libera balneazione non è consentita a coloro che non sanno nuotare;
- Si raccomanda di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto;
- Il bagnino dell'impianto può allontanare o espellere chi non si attiene al presente
regolamento. Dell'infrazione rilevata, verrà redatto, apposito verbale, con apposizione, per
una maggiore veridicità dei fatti accaduti, della sottoscrizione di almeno due condomini
che abbiano assistito alla violazione.
A tal fine si rammenta che, ai sensi dell'art. 29 in combinato disposto
all'art. 4.6 del suddetto Regolamento, ciascun condomino, tanto in
proprio che per i suoi eredi e aventi causa a qualsiasi titolo, è obbligato
all'osservanza delle disposizioni Regolamentari ed alle disposizioni
emanate dall'amministratore, pena l'applicazione delle sanzioni
pecuniarie di cui all'art. 30 del suddetto regolamento, le cui somme
saranno aggiornate secondo l'attuale normativa vigente ex art. 70 delle
disp. di atto c.c.
I trasgressori, pertanto, saranno perseguibili con sanzioni pecuniarie
fino ad € 200,00 e, in caso di recidiva fino ad € 800,00.
Si elencano a titolo esemplificativo alcune regole alle quali ciascun
condòmino è obbligato ad attenersi, per garantire una pacifica e civile
convivenza, pena l'applicazione delle sanzioni succitate:
Art. 6
REGOLAMENTO CONDOMINIALE
Ai condomini è fatto divieto di:
- turbare la tranquillità ed il decoro del complesso residenziale e recare danno al buon nome, all'igiene ed
alla signorilità del complesso medesimo;
- tenere animali sciolti e senza museruola o non provvedere immediatamente a ripulire la sporcizia, di
qualunque genere, da questi depositata negli ambiti comuni del complesso residenziale;
- fare uso di strumenti musicali, TV, radio, registratori e simili, a qualsiasi ora, a volume di suono non
moderato e che comunque arrechi disturbo agli altri condomini, con particolare riguardo ai vicini, sia nei
locali interni che negli esterni;
- tenere oggetti nelle parti comuni;
- parcheggiare o far sostare veicoli fuori dagli spazi di parcheggio;
- destinare i locali di proprietà comune o privata ad uso diverso di quello per cui sono stati costruiti o per i
quali comunque hanno ricevuto abitabilità o agibilità;
- ingombrare in qualsiasi modo i locali di uso e proprietà comune;
- stendere panni negli spazi comuni o da balconi e finestre;
- gettare materiali di rifiuto dalle proprie abitazioni negli spazi comuni o nelle abitazioni di altri;
- manomettere gli impianti condominiali di qualsiasi tipo o accedere agli stessi impianti senza la
prescritta preventiva autorizzazione dell'amministratore o di un suo delegato;
- fare quant'altro ecceda il proprio diritto e/o leda in qualsiasi modo il diritto e/o la tranquillità altrui;
- disattendere a quanto disposto dall'amministratore per la gestione del complesso residenziale;